I vantaggi della Riammissione alla Rottamazione-quater.

I contribuenti decaduti dalla Rottamazione-quater per mancato o ritardati pagamenti a entro il 31 dicembre 2024 possono essere riammessi. Basta presentare istanza entro il 30 aprile 2025.

La misura vale solo per i debiti inclusi nelle richieste presentate entro il 30 giugno 2023 e offre una seconda possibilità a chi non ha rispettato il piano di pagamento originario.

Presentando la domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, le procedure attivate o attivabili dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per i debiti inclusi nella domanda di Rottamazione-quater vengono sospese.

Pertanto, la semplice presentazione della domanda di riammissione Rottamazione-quater produce effetti immediati, validi almeno fino al 31 luglio 2025, data entro la quale deve essere versata la prima o unica rata. Dal momento dell’invio, il contribuente non è più considerato inadempiente, per esempio, può incassare crediti da enti pubblici e ottenere il DURC regolare.

La semplice presentazione della domanda di riammissione alla Rottamazione-quater produce una serie di vantaggi per tutti i contribuenti, ancor prima che venga versata la 1° o unica rata. Ecco quali.

Si sospendono i termini di prescrizione e decadenza: questo significa che i tempi entro i quali si può far valere un diritto o si può perdere un diritto (prescrizione e decadenza) sono “bloccati”.

Si sospendono, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione: se un contribuente ha già una dilazione (rateizzazione) per pagare un debito, queste scadenze vengono sospese fino a quando non arriva la prima rata di un nuovo accordo o pagamento. Quindi, chi ha rate in corso non deve pagare fino a che non viene effettuata la prima rata di un nuovo piano.

Si impediscono le iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda, significa che non possono essere registrati nuovi “fermi amministrativi” o ipoteche su proprietà del debitore, ma quelli già esistenti al momento della presentazione della domanda restano validi.

Si precludono l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, non possono essere avviate nuove azioni legali per recuperare i debiti e quelle già in corso devono fermarsi.

Non si può considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

Il contribuente non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. (articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

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