Obbligo di pubblicazione del Bilancio d’Esercizio, Verbale di Approvazione e Trasparenza Contributi Pubblici sul sito internet della Scuola Paritaria.

Gentili Clienti, Gestori e Legali Rappresentanti di Scuole dell’Infanzia Paritarie

con la presente desideriamo richiamare la Vostra attenzione su un adempimento normativo di fondamentale importanza per il mantenimento dei requisiti e dei finanziamenti delle Scuole dell’Infanzia Paritarie.

La normativa vigente (D.L. n. 73/2021 e Legge n. 124/2017) impone precisi obblighi di pubblicità sul proprio portale web istituzionale. La mancata osservanza di tali disposizioni comporta la revoca o la restituzione dei contributi pubblici.

1. Documenti da pubblicare e Collocazione

Una volta che l’Assemblea dei Soci ha formalmente approvato il bilancio (di norma entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), è obbligatorio caricare sul sito internet di ogni singola struttura scolastica:

Copia del Bilancio d’Esercizio completo.

Copia del relativo Verbale di Approvazione dell’Assemblea.

I documenti vanno inseriti in una sezione chiaramente accessibile dalla homepage, denominata “Amministrazione Trasparente” o diciture analoghe (es. “Trasparenza”, “Pubblicità legale”).

2. Integrazione Trasparenza Contributi (Legge 124/2017)

Se l’ammontare complessivo dei contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente è pari o superiore a 10.000 euro, scatta l’obbligo di pubblicare le informazioni entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le seguenti modalità legate alla natura giuridica dell’ente:

Enti Non Commerciali (Associazioni, Fondazioni, Onlus, ETS): Pubblicano i dati sul proprio sito web. In mancanza, possono usare la pagina social dell’ente (es. Facebook) o il portale della rete associativa a cui aderiscono.

Imprese Commerciali e Cooperative: Chi redige il bilancio ordinario inserisce i dati direttamente in Nota Integrativa. Le microimprese o chi redige il bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) pubblicano i dati sul proprio sito web entro il 30 giugno.

Enti Ecclesiastici (Parrocchie, Congregazioni): Non sono obbligati alla pubblicazione, tranne nel caso in cui l’attività scolastica sia gestita tramite un “ramo ONLUS/ETS”.

Regole di rendicontazione: Si applica il criterio di cassa per il denaro e di competenza per i beni in natura (es. immobili in comodato). Le somme del 5 per mille sono escluse da questo adempimento.

3. Schema dei dati obbligatori da esporre

Il prospetto informativo (sia su sito web che in Nota Integrativa) deve contenere:

Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (la Scuola);

Denominazione del soggetto erogante (es. Ministero, Comune, Regione);

Somma incassata o valore del bene (per singolo rapporto giuridico);

Data di incasso;

Breve descrizione della causale (es. “Contributo mantenimento parità scolastica”).

4. Regime Sanzionatorio

Vi invitiamo alla massima puntualità: l’omessa pubblicazione prevede una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti (minimo 2.000,00 euro) con l’obbligo di pubblicazione tardiva. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza aver regolarizzato la posizione, si applica la restituzione integrale del beneficio all’ente erogante. Inoltre, per il D.L. 73/2021, la mancata pubblicazione dei bilanci comporta la revoca totale del contributo ministeriale.

5. Operatività e Monitoraggio dello Studio

Vi invitiamo a procedere al caricamento sul sito web immediatamente dopo l’approvazione del bilancio e, in ogni caso, a trasmettere via e-mail allo Studio il link diretto (URL) della pagina in cui è avvenuta la pubblicazione per il necessario monitoraggio delle pratiche.

Lo Studio resta a completa disposizione per assisterVi nella redazione dei verbali, nella verifica delle somme e per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

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